Articolo 693 del Codice Penale
Art. 693.
(Rifiuto di monete aventi corso legale)
Chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, e' punito con l'ammenda fino a lire trecento.
((90)) --------------AGGIORNAMENTO (90)
La L. 24 novembre 1981, n. 689 ha disposto (con l'art. 33, comma 1, lettera a)) che "Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le contravvenzioni previste: a) dagli articoli 669, 672, 687, 693 e 694 del codice penale".
(Rifiuto di monete aventi corso legale)
Chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, e' punito con l'ammenda fino a lire trecento.
((90)) --------------AGGIORNAMENTO (90)
La L. 24 novembre 1981, n. 689 ha disposto (con l'art. 33, comma 1, lettera a)) che "Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le contravvenzioni previste: a) dagli articoli 669, 672, 687, 693 e 694 del codice penale".