Articolo 416 ter del Codice Penale

Art. 416-ter.

(Scambio elettorale politico-mafioso).

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilita' e' punito con la reclusione ((da sei a dodici anni))

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalita' di cui al primo comma.
Entrata in vigore il 19 luglio 2017
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