Articolo 416 ter del Codice Penale
Art. 416-ter.
(Scambio elettorale politico-mafioso).
Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilita' e' punito con la reclusione ((da sei a dodici anni))
La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalita' di cui al primo comma.
(Scambio elettorale politico-mafioso).
Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilita' e' punito con la reclusione ((da sei a dodici anni))
La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalita' di cui al primo comma.