Articolo 668 del Codice Penale

Art. 668.

(Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive)

Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero da' in pubblico produzioni teatrali di qualunque genere, senza averli prima comunicati all'Autorita', ((e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000))((Alla stessa sanzione))soggiace chi fa rappresentare in pubblico pellicole cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione dell'Autorita'.

Se il fatto e' commesso contro il divieto dell'Autorita', ((si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000))

Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 2° e 3° dell'articolo 266.
Entrata in vigore il 22 gennaio 2016
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