Articolo 357 del Codice Penale
Art. 357.
(Nozione del pubblico ufficiale).
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, ((giudiziaria))o amministrativa.
((Agli stessi effetti e' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volonta' della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi))
(Nozione del pubblico ufficiale).
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, ((giudiziaria))o amministrativa.
((Agli stessi effetti e' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volonta' della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi))
2. TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-05-17, n. 202409918Provvedimento:Leggi di più...- art. 22 del Regolamento INAIL per la dismissione del patrimonio immobiliare·
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