Articolo 493 del Codice Penale

Art. 493.

(Falsita' commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico)

Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsita' commesse da pubblici ufficiali si applicano altresi' agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930
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