Articolo 452 quinquies del Codice Penale

Art. 452-quinquies.

(( (Delitti colposi contro l'ambiente).))((Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater e' commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.))
Entrata in vigore il 28 maggio 2015
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