Articolo 218 del Codice Penale
Art. 218.
(Esecuzione)
Nelle colonie agricole e nelle case di lavoro i delinquenti abituali o professionali e quelli per tendenza sono assegnati a sezioni speciali.
Il giudice stabilisce se la misura di sicurezza debba essere eseguita in una colonia agricola, ovvero in una casa di lavoro, tenuto conto delle condizioni e attitudini della persona a cui il provvedimento si riferisce. Il provvedimento puo' essere modificato nel corso della esecuzione.
(Esecuzione)
Nelle colonie agricole e nelle case di lavoro i delinquenti abituali o professionali e quelli per tendenza sono assegnati a sezioni speciali.
Il giudice stabilisce se la misura di sicurezza debba essere eseguita in una colonia agricola, ovvero in una casa di lavoro, tenuto conto delle condizioni e attitudini della persona a cui il provvedimento si riferisce. Il provvedimento puo' essere modificato nel corso della esecuzione.
2. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-08-23, n. 202313395Provvedimento:Leggi di più...- art. 24 e 111 Costituzione·
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- diniego di cittadinanza italiana·
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