Articolo 118 del Codice Penale

Art. 118.

(( (Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti). ))((Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l'intensita' del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono))
Entrata in vigore il 13 febbraio 1990
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