Articolo 335 bis del Codice Penale

Art. 335-bis.

(( (Disposizioni patrimoniali). ))((Salvo quanto previsto dall'articolo 322-ter, nel caso di condanna per delitti previsti dal presente capo e' comunque ordinata la confisca anche nelle ipotesi previste dall'articolo 240, primo comma))((177)) ---------------AGGIORNAMENTO (177)
La L. 27 marzo 2001, n. 97 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti penali, ai giudizi civili e amministrativi e ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa".
Entrata in vigore il 5 aprile 2001
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