Articolo 383 del Codice Penale
Art. 383.
(Interdizione dai pubblici uffici)
La condanna per i delitti preveduti dagli articoli 380, 381, prima parte, e 382 importa l'interdizione dai pubblici uffici.
(Interdizione dai pubblici uffici)
La condanna per i delitti preveduti dagli articoli 380, 381, prima parte, e 382 importa l'interdizione dai pubblici uffici.