Articolo 582 del Codice Penale
Art. 582.
(Lesione personale)
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, e' punito ((, a querela della persona offesa,))con la reclusione da sei mesi a tre anni.
((Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresi' d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto e' commesso contro persona incapace, per eta' o per infermita'.)) ------------AGGIORNAMENTO (24)
Il D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera g)) che e' concessa amnistia "per il reato di lesioni personali volontarie lievissime previsto dall'art. 582, capoverso, del Codice penale, aggravato ai sensi dell'art. 585, in relazione all'art. 577, stesso Codice, se concorre un'attenuante".
Ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il 23 ottobre 1958. -------------AGGIORNAMENTO (29)
Il D.P.R. 24 gennaio 1963, n. 5 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che e' concessa amnistia "per il delitto di lesioni personali lievissime, preveduto dall'articolo 582 capoverso del Codice penale, aggravato ai sensi dell'articolo 585 in relazione allo articolo 577 capoverso dello stesso Codice".
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che l'amnistia di cui sopra ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8 dicembre 1962. -------------AGGIORNAMENTO (36)
Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che "E' concessa amnistia, salvo quanto previsto dal presente decreto per i reati in materia tributaria:
[...] c) per il delitto di lesioni personali lievissime previsto dall'art. 582 capoverso del Codice penale, se il fatto e' commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta".
Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio 1966.
(Lesione personale)
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, e' punito ((, a querela della persona offesa,))con la reclusione da sei mesi a tre anni.
((Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresi' d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto e' commesso contro persona incapace, per eta' o per infermita'.)) ------------AGGIORNAMENTO (24)
Il D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera g)) che e' concessa amnistia "per il reato di lesioni personali volontarie lievissime previsto dall'art. 582, capoverso, del Codice penale, aggravato ai sensi dell'art. 585, in relazione all'art. 577, stesso Codice, se concorre un'attenuante".
Ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il 23 ottobre 1958. -------------AGGIORNAMENTO (29)
Il D.P.R. 24 gennaio 1963, n. 5 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che e' concessa amnistia "per il delitto di lesioni personali lievissime, preveduto dall'articolo 582 capoverso del Codice penale, aggravato ai sensi dell'articolo 585 in relazione allo articolo 577 capoverso dello stesso Codice".
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che l'amnistia di cui sopra ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8 dicembre 1962. -------------AGGIORNAMENTO (36)
Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che "E' concessa amnistia, salvo quanto previsto dal presente decreto per i reati in materia tributaria:
[...] c) per il delitto di lesioni personali lievissime previsto dall'art. 582 capoverso del Codice penale, se il fatto e' commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta".
Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio 1966.
2. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-11-29, n. 202317903Provvedimento:Leggi di più...- art. 10 bis Legge 241/1990·
- art. 582 c.p.·
- art. 9 Legge 91/1992·
- carenza istruttoria·
- concessione della cittadinanza italiana·
- difetto di motivazione·
- discrezionalità amministrativa·
- giurisprudenza in materia di cittadinanza·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- onere della prova·
- sindacato sull'atto amministrativo·
- valutazione dell'integrazione sociale
3. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-06-05, n. 202305471Provvedimento:Leggi di più...- annullamento del provvedimento amministrativo·
- atti penali e concessione della cittadinanza·
- compensazione delle spese processuali·
- concessione della cittadinanza italiana·
- difetto di istruttoria e di motivazione·
- diniego della cittadinanza·
- discrezionalità amministrativa·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- riabilitazione penale·
- valutazione dell'integrazione sociale
4. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-03-31, n. 202305562Provvedimento:Leggi di più...- art. 6 legge 91/1992·
- art. 8 legge 91/1992·
- art. 9 legge 91/1992·
- diniego di cittadinanza italiana·
- giurisprudenza amministrativa·
- guida in stato di ebbrezza·
- lesioni personali·
- naturalizzazione per residenza·
- onere della motivazione·
- principio di proporzionalità·
- reati ostativi alla cittadinanza·
- sindacato del giudice amministrativo·
- termine ordinatorio e perentorio·
- tutela dell'interesse pubblico·
- valutazione discrezionale dell'amministrazione