Articolo 168 ter del Codice Penale

Art. 168-ter.

(( (Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova).))((Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato e' sospeso. Non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 161.

L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede.
L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.))
Entrata in vigore il 2 maggio 2014
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