Articolo 317 del Codice Penale

Art. 317.

(( (Concussione).))((Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualita' o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita' e' punito con la reclusione da sei a dodici anni))
Entrata in vigore il 21 novembre 2012
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