Articolo 645 del Codice Penale
Art. 645.
(Frode in emigrazione)
Chiunque, con mendaci asserzioni o con false notizie, eccitando taluno ad emigrare, o avviandolo a paese diverso da quello nel quale voleva recarsi, si fa consegnare o promettere, per se' o per altri, denaro o altra utilita', come compenso per farlo emigrare, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire tremila a diecimila.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso a danno di due o piu' persone.
(Frode in emigrazione)
Chiunque, con mendaci asserzioni o con false notizie, eccitando taluno ad emigrare, o avviandolo a paese diverso da quello nel quale voleva recarsi, si fa consegnare o promettere, per se' o per altri, denaro o altra utilita', come compenso per farlo emigrare, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire tremila a diecimila.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso a danno di due o piu' persone.
2. TAR Latina, sez. I, sentenza 2021-03-29, n. 202100195Provvedimento:Leggi di più...- art. 25 D.L. 137/2020·
- art. 3 L. 21/1992·
- art. 8 L. 21/1992·
- art. 97 Costituzione·
- decadenza licenza per mancato esercizio del servizio·
- interruzione del servizio di NCC·
- procedimento amministrativo·
- proporzionalità delle sanzioni amministrative·
- revoca licenza NCC·
- violazione art. 2 L. 241/1990·
- violazione art. 31 regolamento comunale·
- violazione principio di proporzionalità delle sanzioni
3. TAR Catania, sez. IV, sentenza 2016-07-28, n. 201602058Provvedimento:Leggi di più...- art. 10 bis L. n. 241/1990·
- art. 9, comma 4, del D.Lgs. n. 286/1998·
- eccesso di potere·
- onere della prova·
- pericolosità sociale·
- precedente penale·
- revoca del permesso di soggiorno·
- rigetto del ricorso·
- spese processuali·
- valutazione della pericolosità sociale