Articolo 20 bis del Codice Penale

Art. 20-bis.

(( (Pene sostitutive delle pene detentive brevi). ))((Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti:
1) la semiliberta' sostitutiva;
2) la detenzione domiciliare sostitutiva;
3) il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo;
4) la pena pecuniaria sostitutiva.

La semiliberta' sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a quattro anni.

Il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo puo' essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a tre anni.

La pena pecuniaria sostitutiva puo' essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a un anno.))
Entrata in vigore il 30 dicembre 2022
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