Articolo 270 del Codice Penale

Art. 270.

(( (Associazioni sovversive).))((Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma e' punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento))
Entrata in vigore il 17 marzo 2006
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