Articolo 688 del Codice Penale

Art. 688.

(Ubriachezza)

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, e' colto in stato di manifesta ubriachezza e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire seicentomila.

La pena e' dell'arresto da tre a sei mesi se il fatto e' commesso da chi ha gia' riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o la incolumita' individuale. ((186))

La pena e' aumentata se la ubriachezza e' abituale.

------------AGGIORNAMENTO (186)
La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 17 luglio 2002, n. 354 (in G.U. 1ª s.s. 24/07/2002, n. 29), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente articolo.
Entrata in vigore il 24 luglio 2002
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