Articolo 402 del Codice Penale
Art. 402.
(Vilipendio della religione dello Stato)
Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato e' punito con la reclusione fino a un anno.
((171)) ---------------AGGIORNAMENTO (171)
La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 20 novembre 2000, n. 508 (in G.U. 1ª s.s. 29/11/2000, n. 49), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
(Vilipendio della religione dello Stato)
Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato e' punito con la reclusione fino a un anno.
((171)) ---------------AGGIORNAMENTO (171)
La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 20 novembre 2000, n. 508 (in G.U. 1ª s.s. 29/11/2000, n. 49), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Sentenze • 3
2. TAR Torino, sez. I, sentenza breve 2013-11-22, n. 201301265Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento·
- art. 21 Costituzione·
- art. 403 c.p.·
- art. 60 cod. proc. amm.·
- avviso orale·
- compensazione delle spese di lite·
- diritto di libera manifestazione del pensiero·
- motivazione provvedimento·
- oltraggio a beni simbolici dello Stato·
- sentenza in forma semplificata