Articolo 444 del Codice Penale
Art. 444.
(Commercio di sostanze alimentari nocive)
Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte ne' adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire cinquecento.
La pena e' diminuita se la qualita' nociva delle sostanze e' nota alla persona che le acquista o le riceve.
(Commercio di sostanze alimentari nocive)
Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte ne' adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire cinquecento.
La pena e' diminuita se la qualita' nociva delle sostanze e' nota alla persona che le acquista o le riceve.
3. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-07-03, n. 202306467Provvedimento:Leggi di più...- art. 1393 d.lgs 66/2010·
- art. 319 quater c.p.·
- art. 326 c.p.·
- art. 444 c.p.p.·
- compensazione delle spese·
- eccesso di potere·
- giudice amministrativo·
- giurisdizione di legittimità·
- intercettazioni telefoniche·
- merito amministrativo·
- oscuramento dei dati personali·
- perdita del grado per rimozione·
- procedimento disciplinare·
- procedimento penale·
- proporzionalità della sanzione·
- rivelazione di segreti d'ufficio·
- sanzione disciplinare·
- sentenza di patteggiamento·
- valutazione delle prove disciplinari
5. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-10-03, n. 202417127Provvedimento:Leggi di più...- art. 165 e 167 c.p.·
- art. 178 c.p.·
- art. 2, comma 1, lett. e) del bando di concorso·
- art. 444 c.p.·
- art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.·
- compensazione delle spese di giudizio·
- concorso pubblico·
- esclusione da concorso·
- misura cautelare·
- penalità per reati·
- prescrizione del reato·
- requisiti di accesso al concorso·
- tutela della privacy