Articolo 95 del Codice Penale

Art. 95.

(Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti)

Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 88 e 89.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930
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