Articolo 95 del Codice Penale
Art. 95.
(Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti)
Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 88 e 89.
(Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti)
Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 88 e 89.