Articolo 419 del Codice Penale
Art. 419.
(Devastazione e saccheggio)
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio e' punito con la reclusione da otto a quindici anni.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso ((nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero))su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.
(48) (56)
---------------AGGIORNAMENTO (48)
Il D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "E' concessa amnistia per i seguenti reati, se commessi, anche, con finalita' politiche, a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche, o di agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi del lavoro, dell'occupazione, della casa e della sicurezza sociale, e infine in occasione ed a causa di manifestazioni ed agitazioni determinate da eventi di calamita' naturali:
[...]
b) reati previsti dagli articoli 338 - limitatamente a violenza o minaccia ad un Corpo amministrativo -; 419, limitatamente al reato di devastazione; e 423 del codice penale";
- (con l'art. 1, comma 2, lettera a)) che e' inoltre concessa amnistia "per i reati di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del precedente comma, determinati da motivi politici inerenti a questioni di minoranze etniche, salvo che dal fatto siano direttamente derivate lesioni personali ai sensi del capoverso dell'art. 583 del codice penale, o la morte ai sensi degli articoli 586 e 588 del codice penale";
- (con l'art. 11, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 6 aprile 1970. ---------------AGGIORNAMENTO (56)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 14 luglio 1971, n. 175 (in G.U. 1ª s.s. 21/07/1971, n. 184), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 del D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 (che ha modificato il presente articolo) nella parte in cui esclude la rinunzia, con le conseguenze indicate in motivazione, all'applicazione dell'amnistia.
(Devastazione e saccheggio)
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio e' punito con la reclusione da otto a quindici anni.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso ((nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero))su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.
(48) (56)
---------------AGGIORNAMENTO (48)
Il D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "E' concessa amnistia per i seguenti reati, se commessi, anche, con finalita' politiche, a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche, o di agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi del lavoro, dell'occupazione, della casa e della sicurezza sociale, e infine in occasione ed a causa di manifestazioni ed agitazioni determinate da eventi di calamita' naturali:
[...]
b) reati previsti dagli articoli 338 - limitatamente a violenza o minaccia ad un Corpo amministrativo -; 419, limitatamente al reato di devastazione; e 423 del codice penale";
- (con l'art. 1, comma 2, lettera a)) che e' inoltre concessa amnistia "per i reati di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del precedente comma, determinati da motivi politici inerenti a questioni di minoranze etniche, salvo che dal fatto siano direttamente derivate lesioni personali ai sensi del capoverso dell'art. 583 del codice penale, o la morte ai sensi degli articoli 586 e 588 del codice penale";
- (con l'art. 11, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 6 aprile 1970. ---------------AGGIORNAMENTO (56)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 14 luglio 1971, n. 175 (in G.U. 1ª s.s. 21/07/1971, n. 184), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 del D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 (che ha modificato il presente articolo) nella parte in cui esclude la rinunzia, con le conseguenze indicate in motivazione, all'applicazione dell'amnistia.
2. TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2024-10-03, n. 202402309Provvedimento:Leggi di più...- annullamento del provvedimento amministrativo·
- art. 380 c.p.p.·
- art. 416 c.p.·
- art. 9, d.lgs. n. 286/98·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- pericolosità sociale·
- revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo·
- spese compensate·
- tutela rafforzata dei soggiornanti di lungo periodo·
- valutazione della pericolosità