Articolo 419 del Codice Penale
Art. 419.
(Devastazione e saccheggio)
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio e' punito con la reclusione da otto a quindici anni.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso ((nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero))su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.
(48) (56)
---------------AGGIORNAMENTO (48)
Il D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "E' concessa amnistia per i seguenti reati, se commessi, anche, con finalita' politiche, a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche, o di agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi del lavoro, dell'occupazione, della casa e della sicurezza sociale, e infine in occasione ed a causa di manifestazioni ed agitazioni determinate da eventi di calamita' naturali:
[...]
b) reati previsti dagli articoli 338 - limitatamente a violenza o minaccia ad un Corpo amministrativo -; 419, limitatamente al reato di devastazione; e 423 del codice penale";
- (con l'art. 1, comma 2, lettera a)) che e' inoltre concessa amnistia "per i reati di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del precedente comma, determinati da motivi politici inerenti a questioni di minoranze etniche, salvo che dal fatto siano direttamente derivate lesioni personali ai sensi del capoverso dell'art. 583 del codice penale, o la morte ai sensi degli articoli 586 e 588 del codice penale";
- (con l'art. 11, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 6 aprile 1970. ---------------AGGIORNAMENTO (56)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 14 luglio 1971, n. 175 (in G.U. 1ª s.s. 21/07/1971, n. 184), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 del D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 (che ha modificato il presente articolo) nella parte in cui esclude la rinunzia, con le conseguenze indicate in motivazione, all'applicazione dell'amnistia.
(Devastazione e saccheggio)
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio e' punito con la reclusione da otto a quindici anni.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso ((nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero))su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.
(48) (56)
---------------AGGIORNAMENTO (48)
Il D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "E' concessa amnistia per i seguenti reati, se commessi, anche, con finalita' politiche, a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche, o di agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi del lavoro, dell'occupazione, della casa e della sicurezza sociale, e infine in occasione ed a causa di manifestazioni ed agitazioni determinate da eventi di calamita' naturali:
[...]
b) reati previsti dagli articoli 338 - limitatamente a violenza o minaccia ad un Corpo amministrativo -; 419, limitatamente al reato di devastazione; e 423 del codice penale";
- (con l'art. 1, comma 2, lettera a)) che e' inoltre concessa amnistia "per i reati di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del precedente comma, determinati da motivi politici inerenti a questioni di minoranze etniche, salvo che dal fatto siano direttamente derivate lesioni personali ai sensi del capoverso dell'art. 583 del codice penale, o la morte ai sensi degli articoli 586 e 588 del codice penale";
- (con l'art. 11, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 6 aprile 1970. ---------------AGGIORNAMENTO (56)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 14 luglio 1971, n. 175 (in G.U. 1ª s.s. 21/07/1971, n. 184), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 del D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 (che ha modificato il presente articolo) nella parte in cui esclude la rinunzia, con le conseguenze indicate in motivazione, all'applicazione dell'amnistia.