Articolo 389 del Codice Penale

Art. 389.

(( (Inosservanza di pene accessorie). ))((Chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, e' punito con la reclusione da due a sei mesi.

La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata))
Entrata in vigore il 30 novembre 1981
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