Articolo 691 del Codice Penale

Art. 691.

(Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza)

Chiunque somministra bevande alcooliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno.

Qualora il colpevole sia esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la condanna importa la sospensione dall'esercizio.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930
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