Articolo 660 del Codice Penale
Art. 660.
(Molestia o disturbo alle persone)
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo e' punito ((, a querela della persona offesa,))con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.
((Si procede tuttavia d'ufficio quando il fatto e' commesso nei confronti di persona incapace, per eta' o per infermita'.))
(Molestia o disturbo alle persone)
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo e' punito ((, a querela della persona offesa,))con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.
((Si procede tuttavia d'ufficio quando il fatto e' commesso nei confronti di persona incapace, per eta' o per infermita'.))