Articolo 137 del Codice Penale

Art. 137.

(Carcerazione preventiva)

La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea detentiva o dall'ammontare della pena pecuniaria.

La carcerazione preventiva e' considerata, agli effetti della detrazione, come reclusione od arresto.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930
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