Articolo 544 quater del Codice Penale

Art. 544-quater.

(( (Spettacoli o manifestazioni vietati). ))((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali e' punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per se' od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.))
Entrata in vigore il 31 luglio 2004

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