Articolo 264 del Codice Penale

Art. 264.

(Infedelta' in affari di Stato)

Chiunque, incaricato dal Governo italiano di trattare all'estero affari di Stato, si rende infedele al mandato e' punito, se dal fatto possa derivare nocumento all'interesse nazionale, con la reclusione non inferiore a cinque anni.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930

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