Articolo 28 del Codice Penale

Art. 28.

(Interdizione dai pubblici uffici)

L'interdizione dai pubblici uffici e' perpetua o temporanea.

L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:

1° del diritto di elettorato o di eleggibilita' in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;

2° di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualita' ad essi inerente di pubblico ufficiale o d'incaricato di pubblico servizio;

3° dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;

4° dei gradi e delle dignita' accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;

5° degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico;(34) ((41))

6° di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualita', dignita' e decorazioni indicati nei numeri precedenti;

7° della capacita' di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualita', grado, titolo, dignita', decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.

L'interdizione temporanea priva il condannato della capacita' di acquistare o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualita', gradi, titoli e onorificenze.(34)

Essa non puo' avere una durata inferiore a un anno, ne' superiore a cinque.

La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici e' limitata ad alcuni di questi.
---------------AGGIORNAMENTO (34)
La Corte Costituzionale con sentenza 7 - 13 gennaio 1966 n. 3, (in G.U. 1ª s.s. 15/01/1966, n. 12) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 28, secondo comma, n. 5, del Codice penale, limitatamente alla parte in cui i diritti in esso previsti traggono titolo da un rapporto di lavoro e, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del terzo comma dello stesso art. 28 del Codice penale, nei medesimi limiti. ---------------AGGIORNAMENTO (41)
La Corte Costituzionale con sentenza 2 - 19 luglio 1968 n. 113, (in G.U. 1ª s.s. 20/07/1968, n. 184) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 28, secondo comma n. 5, del Codice penale, per quanto attiene alle pensioni di guerra.
Entrata in vigore il 20 luglio 1968

Sentenze228


  • 1. TAR Bari, sez. II, sentenza 2024-07-22, n. 202400892
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • art. 29 c.p.m.p.·
    • art. 33 c.p.m.p.·
    • art. 866 d.lgs. 66/2010·
    • cessazione dal servizio·
    • compensazione delle spese·
    • condanna penale·
    • eccesso di potere·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • giurisprudenza penale·
    • interdizione dai pubblici uffici·
    • ne bis in idem·
    • pena accessoria·
    • procedimento disciplinare·
    • rimozione dal grado·
    • sospensione precauzionale dall'impiego·
    • violazione di legge

  • 2. TAR Brescia, sez. II, sentenza 2024-03-28, n. 202400255
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 21-septies L. 241/1990·
    • art. 25 d.lgs. 504/1995·
    • causa di revoca della licenza·
    • cause di forza maggiore·
    • conflitto di interessi·
    • difetto di istruttoria e motivazione·
    • diritto amministrativo·
    • diritto tributario·
    • eccesso di potere·
    • indagini penali·
    • inoperatività ultrasemestrale·
    • intervento ad adiuvandum·
    • misure cautelari personali e reali·
    • principio di imparzialità della P.A.·
    • principio di legalità sostanziale·
    • procedimento amministrativo·
    • revoca licenza fiscale·
    • risarcimento danni·
    • sanzioni amministrative·
    • violazione normativa tributaria

  • 4. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-05-29, n. 202305249
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • art. 21 octies l. 241/90·
    • art. 3 l. 241/90·
    • bilancio tra interesse pubblico e tutela del singolo·
    • esclusione da graduatoria concorsuale·
    • giurisprudenza in materia di concorsi pubblici·
    • impugnativa di atti amministrativi·
    • interdizione dai pubblici uffici·
    • interpretazione di clausole concorsuali·
    • irricevibilità del ricorso·
    • presunzione di non colpevolezza·
    • principio di favor partecipationis·
    • procedimenti penali in corso·
    • requisiti di ammissione ai concorsi pubblici

  • 5. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-06-30, n. 202306390
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • annullamento concessione in sanatoria·
    • carenza di istruttoria·
    • compensazione delle spese·
    • comunicazione di avvio del procedimento·
    • eccesso di potere·
    • intervento ad adiuvandum·
    • motivazione del provvedimento amministrativo·
    • travisamento dei fatti·
    • valutazioni di merito e vizi di legittimità·
    • vincolo paesaggistico
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi