Articolo 58 del Codice Penale

Art. 58.

(Stampa clandestina)

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se non sono state osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MARZO 1958, N. 127))
Entrata in vigore il 12 marzo 1958
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