Articolo 408 del Codice Penale
Art. 408.
(Vilipendio delle tombe)
Chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
(Vilipendio delle tombe)
Chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
3. TAR Parma, sez. I, sentenza 2019-04-15, n. 201900100Provvedimento:Leggi di più...- archiviazione ex art. 408 c.p.·
- diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile·
- eccesso di potere·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- oblazione·
- procedimento penale per detenzione illegale di armi e munizionamento·
- requisiti di affidabilità·
- tutela dei diritti e della dignità delle parti·
- valutazione di fatti noti all'amministrazione·
- violazione art. 10, 11, 38 e 43 R.D. n. 776/1931 (TULPS)·
- violazione art. 1 e 3 L. n. 241/1990
5. TAR Palermo, sez. I, sentenza 2018-11-20, n. 201802408Provvedimento:Leggi di più...- annullamento autotutela·
- annullamento titolo accademico·
- difetto di istruttoria·
- eccesso di potere·
- falsificazione verbali d'esame·
- garanzia di contraddittorio·
- indagine amministrativa·
- sospensione da certificati di laurea·
- travisamento dei fatti·
- valutazione delle prove