Articolo 468 del Codice Penale
Art. 468.
(Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti)
Chiunque contraffa' il sigillo di un ente pubblico o di un pubblico ufficio, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale sigillo contraffatto, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire mille a diecimila.
La stessa pena si applica a chi contraffa' altri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione, fa uso di tali strumenti.
((16)) ---------------AGGIORNAMENTO (16)
Il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le disposizioni del libro II, titolo VII, capo II, del Codice penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati nel presente Testo Unico, all'uso e messa in vendita e detenzione dei contrassegni contraffatti ed alla detenzione degli strumenti destinati alla contraffazione".
(Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti)
Chiunque contraffa' il sigillo di un ente pubblico o di un pubblico ufficio, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale sigillo contraffatto, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire mille a diecimila.
La stessa pena si applica a chi contraffa' altri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione, fa uso di tali strumenti.
((16)) ---------------AGGIORNAMENTO (16)
Il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le disposizioni del libro II, titolo VII, capo II, del Codice penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati nel presente Testo Unico, all'uso e messa in vendita e detenzione dei contrassegni contraffatti ed alla detenzione degli strumenti destinati alla contraffazione".
1. TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2022-12-30, n. 202217872Provvedimento:Leggi di più...- art. 6 legge 91/92·
- art. 75 DPR 445/2001·
- art. 9 legge 91/92·
- cittadinanza italiana·
- condotta irreprensibile·
- discrezionalità amministrativa·
- false dichiarazioni·
- integrazione sociale·
- interesse pubblico·
- motivazione provvedimento·
- naturalizzazione·
- remissione querela·
- sindacato giurisdizionale·
- tempus regit actum·
- valutazione prognostica
2. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2024-05-10, n. 202409197Provvedimento:Leggi di più...- art. 10-bis Legge n. 241/1990·
- art. 27 Cost.·
- art. 9 legge 5 febbraio 1992, n. 91·
- concessione della cittadinanza italiana·
- condotte penali del familiare del richiedente·
- diniego di cittadinanza·
- diritti umani·
- integrazione sociale·
- interesse pubblico·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- principio di personalità della responsabilità penale·
- principio di proporzionalità·
- sindacato giurisdizionale sui provvedimenti amministrativi·
- tutela della sicurezza dello Stato·
- valutazione discrezionale dell'amministrazione
4. TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-05-14, n. 202409539Provvedimento:Leggi di più...- art. 468 c.p.·
- art. 6 della legge n. 91 del 1992·
- art. 9, comma 1, lett. f), L. n. 91 del 1992·
- condanna penale per reato di contraffazione di pubblici sigilli·
- diniego della cittadinanza italiana·
- interesse pubblico e interesse del richiedente·
- onere della motivazione del diniego·
- patrocinio a spese dello Stato·
- prevenzione dei reati e tutela dell'ordine pubblico·
- proporzionalità e ragionevolezza del provvedimento amministrativo·
- riabilitazione penale e concessione della cittadinanza·
- valutazione discrezionale della concessione della cittadinanza