Articolo 11 del Codice Penale

Art. 11.

(Rinnovamento del giudizio)

Nel caso indicato nell'articolo 6, il cittadino o lo straniero e' giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all'estero.

Nei casi indicati negli articoli 7, 8, 9 e 10, il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato all'estero, e' giudicato nuovamente nello Stato, qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930

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