Articolo 439 del Codice Penale

Art. 439.

(Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari)

Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, e' punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l'ergastolo; e, nel caso di morte di piu' persone, si applica la pena di morte.
(1) ((5)) ---------------AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio D.L. 11 giugno 1942, n. 584, convertito con modificazioni dalla L. 3 dicembre 1942, n. 1549, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Durante lo stato di guerra per i delitti preveduti dagli articoli 438, 439 e 440 del Codice penale si applica in ogni caso la pena di morte". ---------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".
Entrata in vigore il 5 ottobre 1944
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