Articolo 516 del Codice Penale
Art. 516.
(Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire diecimila.
(Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire diecimila.
3. TAR Venezia, sez. II, sentenza 2023-02-07, n. 202300168Provvedimento:Leggi di più...- annullamento degli atti di gara·
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