Articolo 430 del Codice Penale
Art. 430.
(Disastro ferroviario)
Chiunque cagiona un disastro ferroviario e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
((7)) ---------------AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.
(Disastro ferroviario)
Chiunque cagiona un disastro ferroviario e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
((7)) ---------------AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.
Sentenze • 4
3. TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2013-07-25, n. 201307582Provvedimento:Leggi di più...- causa di servizio·
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