Articolo 528 del Codice Penale

Art. 528.

(Pubblicazioni e spettacoli osceni)

Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, ((e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000))((Alla stessa sanzione))soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente.

((Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103))a chi:

1° adopera qualsiasi mezzo di pubblicita' atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo;

2° da' pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenita'.

Nel caso preveduto dal numero 2°, la pena e' aumentata se il fatto e' commesso nonostante il divieto dell'Autorita'.
Entrata in vigore il 22 gennaio 2016

Sentenze11


  • 1. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-04-22, n. 202403611
    Provvedimento:
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    • annullamento del decreto prefettizio·
    • art. 103 D.L. n. 34/2020·
    • automatismo ostativo·
    • compensazione delle spese di lite·
    • eccesso di potere·
    • emersione dal lavoro irregolare·
    • pericolosità sociale·
    • precedenti penali·
    • rigetto dell'istanza di emersione·
    • sospensione dell'esecutività della sentenza·
    • tutela della privacy·
    • valutazione della pericolosità sociale·
    • violazione di legge

  • 2. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2022-11-02, n. 202200267
    Provvedimento:
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    • art. 1398 d.lgs. 66/2010·
    • art. 713 TUOM·
    • art. 722 TUOM·
    • art. 751 TUOM·
    • diritti di difesa·
    • eccesso di potere·
    • procedimento disciplinare·
    • proporzionalità della sanzione·
    • ricorso gerarchico·
    • sanzione disciplinare·
    • sindacato di legittimità·
    • trasmissione di informazioni riservate·
    • tutela del segreto·
    • valutazione discrezionale della P.A.·
    • violazione art. 24 e 97 Cost.·
    • violazione dei doveri militari

  • 3. TAR Milano, sez. IV, sentenza 2022-07-18, n. 202201708
    Provvedimento:
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    • art. 103 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n.34·
    • condanna penale·
    • emersione dal lavoro irregolare·
    • gratuito patrocinio·
    • pericolosità sociale·
    • principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato·
    • procedura amministrativa·
    • sospensione dell'efficacia del decreto·
    • valutazione della pericolosità dello straniero·
    • violazione di legge e difetto di motivazione

  • 4. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2022-04-08, n. 202200109
    Provvedimento:
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    • Arbitrarietà·
    • Autonomia di giudizio dei valutatori·
    • Discrezionalità tecnica·
    • Documentazione caratteristica militare·
    • Eccesso di potere·
    • Giudizio di merito·
    • Giudizio "eccellente"·
    • Illogicità·
    • Motivazione·
    • Procedimento disciplinare·
    • Sanzioni disciplinari·
    • Scheda valutativa·
    • Sindacato giurisdizionale·
    • Travisamento dei fatti·
    • Valutazione del personale militare

  • 5. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2019-06-27, n. 201904431
    Provvedimento:
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    • art. 143 d.lgs. 267/2000·
    • art. 52 D.Lgs. 196/2003·
    • compensazione spese di lite·
    • concessione demaniale marittima·
    • condizionamento mafioso·
    • informativa antimafia·
    • misure interdittive·
    • presunzione di influenza mafiosa·
    • rapporti parentali tra imprenditori e soggetti pregiudicati·
    • revoca concessione demaniale·
    • scioglimento amministrazione comunale·
    • valutazione indiziaria
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