Articolo 646 del Codice Penale
Art. 646.
(Appropriazione indebita)
Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire diecimila.
Se il fatto e' commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena e' aumentata.
Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel numero 11° dell'articolo 61.
(Appropriazione indebita)
Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire diecimila.
Se il fatto e' commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena e' aumentata.
Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel numero 11° dell'articolo 61.