Articolo 646 del Codice Penale

Art. 646.

(Appropriazione indebita)

Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire diecimila.

Se il fatto e' commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena e' aumentata.

Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel numero 11° dell'articolo 61.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930
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