Articolo 648 del Codice Penale
Art. 648.
(Ricettazione)
Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, e' punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire dieci milioni.
La pena e' della reclusione sino a sei anni e della multa sino a lire cinquecentomila, se il fatto e' di particolare tenuita'.
((Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non e' imputabile o non e' punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilita' riferita a tale delitto))
(Ricettazione)
Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, e' punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire dieci milioni.
La pena e' della reclusione sino a sei anni e della multa sino a lire cinquecentomila, se il fatto e' di particolare tenuita'.
((Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non e' imputabile o non e' punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilita' riferita a tale delitto))
5. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-11-25, n. 202317565Provvedimento:Leggi di più...- art. 6 legge n. 91/1992·
- art. 8 legge n. 91/1992·
- art. 9 legge n. 91/1992·
- cittadinanza italiana·
- condotta irreprensibile·
- discrezionalità amministrativa·
- eccesso di potere·
- integrazione sociale·
- interesse pubblico·
- naturalizzazione·
- precedenti penali·
- principio di non colpevolezza·
- reati ostativi alla cittadinanza·
- sindacato giurisdizionale·
- valutazione prognostica·
- violazione di legge