Articolo 648 del Codice Penale

Art. 648.

(Ricettazione)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, e' punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire dieci milioni.

La pena e' della reclusione sino a sei anni e della multa sino a lire cinquecentomila, se il fatto e' di particolare tenuita'.

((Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non e' imputabile o non e' punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilita' riferita a tale delitto))
Entrata in vigore il 28 agosto 1993

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