Articolo 89 del Codice Penale

Art. 89.

(Vizio parziale di mente)

Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermita', in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacita' d'intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena e' diminuita.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930
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