Articolo 385 del Codice Penale
Art. 385.
(Evasione).
Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade, e' punito con la reclusione ((da uno a tre anni))
La pena e' della reclusione ((da due a cinque))anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed e' da tre a ((sei))anni se la violenza o minaccia e' commessa con armi o da piu' persone riunite.
Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonche' al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale.
Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena e' diminuita.
(Evasione).
Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade, e' punito con la reclusione ((da uno a tre anni))
La pena e' della reclusione ((da due a cinque))anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed e' da tre a ((sei))anni se la violenza o minaccia e' commessa con armi o da piu' persone riunite.
Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonche' al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale.
Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena e' diminuita.