Articolo 385 del Codice Penale

Art. 385.

(Evasione).

Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade, e' punito con la reclusione ((da uno a tre anni))

La pena e' della reclusione ((da due a cinque))anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed e' da tre a ((sei))anni se la violenza o minaccia e' commessa con armi o da piu' persone riunite.

Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonche' al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale.

Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena e' diminuita.
Entrata in vigore il 3 dicembre 2010
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