Articolo 466 del Codice Penale

Art. 466.

(Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti cosi' alterati)

Chiunque cancella o fa in qualsiasi modo scomparire, da valori di bollo o da biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, i segni appostivi per indicare l'uso gia' fattone, e' punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, ((con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila))((Alla stessa sanzione soggiace chi, senza essere concorso nell'alterazione, fa uso dei valori di bollo o dei biglietti alterati. Se le cose sono state ricevute in buona fede, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila.))
(17)

-----------AGGIORNAMENTO (17)
Il D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492 ha disposto (con l'art. 40, comma 2) che "Le pene stabilite dall'art. 466 del Codice penale si applicano anche a chi detiene per lo smercio ovvero usa o smercia carta bollata, marche o altri valori di bollo precedentemente usati".
Ha inoltre disposto (con l'art. 51, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 agosto 1953.
Entrata in vigore il 31 dicembre 1999

Sentenze2


  • 1. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-09-01, n. 202313513
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    • art. 116 del codice della strada·
    • art. 20 della legge 241/1990·
    • art. 482 c.p.·
    • art. 9, c. 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91·
    • carenza di istruttoria·
    • concessione della cittadinanza italiana·
    • condanna penale e integrazione sociale·
    • depenalizzazione dei reati·
    • discrezionalità della pubblica amministrazione·
    • eccesso di potere·
    • estinzione del reato·
    • falsi materiale in concorso·
    • giudizio prognostico sulla condotta del richiedente·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • guida senza patente·
    • limiti del sindacato del giudice amministrativo·
    • motivazione del provvedimento·
    • presunzione di buona fede·
    • silenzio assenso·
    • valutazione dell'integrazione sociale·
    • vizi del provvedimento amministrativo

  • 2. Trib. Avellino, sentenza 04/06/2024, n. 591
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