Articolo 466 del Codice Penale

Art. 466.

(Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti cosi' alterati)

Chiunque cancella o fa in qualsiasi modo scomparire, da valori di bollo o da biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, i segni appostivi per indicare l'uso gia' fattone, e' punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, ((con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila))((Alla stessa sanzione soggiace chi, senza essere concorso nell'alterazione, fa uso dei valori di bollo o dei biglietti alterati. Se le cose sono state ricevute in buona fede, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila.))
(17)

-----------AGGIORNAMENTO (17)
Il D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492 ha disposto (con l'art. 40, comma 2) che "Le pene stabilite dall'art. 466 del Codice penale si applicano anche a chi detiene per lo smercio ovvero usa o smercia carta bollata, marche o altri valori di bollo precedentemente usati".
Ha inoltre disposto (con l'art. 51, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 agosto 1953.
Entrata in vigore il 31 dicembre 1999

Sentenze1

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