Articolo 600 quater del Codice Penale

Art. 600-quater.

(( (Detenzione di materiale pornografico).))((Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantita'))
Entrata in vigore il 2 marzo 2006
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