Articolo 169 del Codice Penale

Art. 169.

(Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto)

Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto, la legge stabilisce una pena restrittiva della liberta' personale non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire diecimila, anche se congiunta a detta pena, il giudice puo' astenersi dal pronunciare il rinvio al giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, presume che il colpevole si asterra' dal commettere ulteriori reati.

Qualora si proceda al giudizio, il giudice puo', nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna.

Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal numero 1° del primo capoverso dell'articolo 164.

Il perdono giudiziale non puo' essere conceduto piu' di una volta. ((75))
(57)

-------------AGGIORNAMENTO (57)
La Corte Costituzionale con sentenza 26 giugno - 5 luglio 1973, n. 108 (in G.U. 1ª s.s. 11/7/1973, n. 176) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non consente che possa estendersi il perdono giudiziale ad altri reati che si legano col vincolo della continuazione a quelli per i quali e' stato concesso il beneficio. -------------AGGIORNAMENTO (75)
La Corte Costituzionale con sentenza 24 giugno - 7 luglio 1976, n. 154 (in G.U. 1ª s.s. 14/07/1976, n. 184) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del quarto comma del presente articolo nella parte in cui esclude che possa concedersi un nuovo perdono giudiziale nel caso di condanna per delitto commesso anteriormente alla prima sentenza di perdono, a pena che, cumulata con quella precedente, non superi i limiti per l'applicabilita' del beneficio.
Entrata in vigore il 14 luglio 1976
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