Articolo 703 del Codice Penale

Art. 703.

(Accensioni ed esplosioni pericolose)

Chiunque, senza la licenza dell'Autorita', in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza areostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, e' punito con l'ammenda fino a lire mille.

Se il fatto e' commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena e' dell'arresto fino a un mese.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930
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