Articolo 591 del Codice Penale

Art. 591.

(Abbandono di persone minori o incapaci)

Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se' stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.

La pena e' della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed e' da tre a otto anni se ne deriva la morte.

Le pene sono aumentate se il fatto e' commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930
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