Articolo 349 del Codice Penale
Art. 349.
(Violazione di sigilli)
Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'Autorita' apposti al fine di assicurare la conservazione o la identita' di una cosa, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire mille a diecimila.
Se il colpevole e' colui che ha in custodia la cosa, la pena e' della reclusione da tre a cinque anni e della multa da lire tremila a trentamila.
(Violazione di sigilli)
Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'Autorita' apposti al fine di assicurare la conservazione o la identita' di una cosa, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire mille a diecimila.
Se il colpevole e' colui che ha in custodia la cosa, la pena e' della reclusione da tre a cinque anni e della multa da lire tremila a trentamila.
2. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2024-02-09, n. 202402568Provvedimento:Leggi di più...- art. 186 d.lgs. n. 30/4/1992·
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- art. 9 legge n. 91/1992·
- capacità reddituale·
- compensazione delle spese di lite·
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- diniego della cittadinanza·
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- giurisprudenza amministrativa·
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- tutela della privacy·
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- violazione dei sigilli