Articolo 145 del Codice Penale

Art. 145.

(Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato)

Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati e' corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato.

Sulla remunerazione, salvo che l'adempimento delle obbligazioni sia altrimenti eseguito, sono prelevate nel seguente ordine:

1° le somme dovute a titolo di risarcimento del danno;

2° le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato;

3° le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento.

In ogni caso, deve essere riservata a favore del condannato una quota pari a un terzo della remunerazione, a titolo di peculio. Tale quota non e' soggetta a pignoramento o a sequestro.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930
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