Articolo 574 del Codice Penale

Art. 574.

(Sottrazione di persone incapaci)

Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la ((responsabilita' genitoriale)) al tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volonta' dei medesimi, e' punito, a querela del genitore esercente la ((responsabilita' genitoriale)) del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni.

Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.

Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544.
(31)

--------------AGGIORNAMENTO (31)
La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 22 febbraio 1964, n. 9 (in G.U. 1ª s.s. 29/02/1964, n. 54), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 574 del Codice penale, in riferimento all'art. 29, secondo comma, della Costituzione, in quanto limita il diritto di querela al genitore esercente la patria potesta'".
Entrata in vigore il 8 gennaio 2014
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